Ordinanza sindacale di divieto di detenzione, vendita, e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, bottiglie di vetro, bombolette schiumogene a varia denominazione in occasione della 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia

Ordinanza sindacale di divieto di detenzione, vendita, e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, bottiglie di vetro, bombolette schiumogene a varia denominazione in occasione della 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia

Registro Ordinanze N° 11 del 28/02/2025

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 21/2/2025 relativa ad alcuni divieti in materia di somministrazione e consumo di bevande nelle giornate delle manifestazioni per il Carnevale;

Rilevata la necessità di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica dei partecipanti e degli spettatori negli orari di maggiore affluenza e concentrazione attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per la detenzione, la vendita, il consumo di bevande garantendo al contempo il minor sacrificio per gli operatori economici;

Visto l’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ) modificato dall’ art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125 e l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

nelle giornate del 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo dalle ore 16.30 alle ore 24.00

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis -1bis del D.lgs. n. 267/2000 ovvero quella specifica prevista dall’art. 50 comma 7 bis -1 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale e la contestuale disapplicazione della precedente propria ordinanza n. 8 del 21/2/2025

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

Il SINDACO
Domenico la MARCA

Exit mobile version