Ritardo nella gara contro il Mola, ammenda al Bisceglie

GARA DEL 16/ 4/2023 REAL SITI – VIGOR TRANI CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società ASD VIGOR TRANI CALCIO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, pertanto, l’Arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 NOIF e 10 CGS
DELIBERA
di comminare alla società ASD VIGOR TRANI CALCIO:
1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società AC REAL SITI;
2) la penalizzazione di 1 punto in classifica;
3) l’ammenda di € 300,00 per 1a rinuncia;
4) l’ammenda di €400,00 quale indennizzo per mancato incasso.
AMMENDA
Euro 1000,00 BISCEGLIE S.R.L.
Prima dell’inizio della gara circa un centinaio di sostenitori forzavano il cancello di ingresso dello stadio, presidiato da un dirigente della squadra locale, ed accedevano al settore occupato dai sostenitori locali, nonché da famigliari dei calciatori della società ospitante, tra i quali alcuni minori, creando agitazione; i predetti sostenitori si rifiutavano di spostarsi nella parte di tribuna a loro destinata, così ritardando l’inizio della gara; successivamente il capitano della squadra riusciva a convincere i sostenitori a spostarsi nel settore di propria competenza; i medesimi tifosi lanciavano sul terreno di gioco un petardo di forte entità che esplodeva a pochi metri da un assistente dell’Arbitro (vedi referto Commissario di campo); nel contempo accendevano 2 fumogeni (cfr. referto Commissario di campo – 1^ RECIDIVA) e, dopo il secondo gol della propria squadra, davano luogo ad una rissa con i sostenitori avversari; a fine gara due dei predetti scavalcavano la recinzione per festeggiare la vittoria con la squadra in campo.
Euro 550,00 OSTUNI 1945
Propri sostenitori facevano esplodere 4 petardi di cui 2 all’arrivo allo stadio e gli altri durante la gara nel proprio settore (4^ RECIDIVA). I medesimi, inoltre, accendevano sempre nel proprio settore 3 fumogeni (2^ RECIDIVA).
Euro 400,00 SAN SEVERO CALCIO 1922
Propri sostenitori colpivano con 3 sputi testa e collo di un assistente arbitrale (1^ RECIDIVA).
Euro 200,00 CITTA DI GALLIPOLI
Propri sostenitori accendevano 3 fumogeni sugli spalti senza conseguenze
Euro 200,00 UNIONE SPORTIVA MOLA
Propri sostenitori davano luogo ad una rissa sugli spalti con i sostenitori della squadra avversaria.
Euro 150,00 CASTELLANETA CALCIO 1962
Propri sostenitori facevano esplodere una bomba carta ed accendevano numerosi fumogeni senza conseguenze.
Euro 100,00 A. TOMA MAGLIE
Propri sostenitori accendevano 1 fumogeno sugli spalti senza conseguenze
Euro 50,00 GINOSA
Per assenza dell’ambulanza e del medico sociale
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 20/ 5/2023
Cassatella (Canosa)
CALCIATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
Fumarola (Arboris Belli)
A fine gara colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario; dopo averlo colpito si dirigeva verso gli spogliatoi correndo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
Stifani (Maglie), Cantalice (US Mola)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Agostino (Arboris Belli), Cubaj (B.Molfetta), Fina (Virtus Matino), Pellegrini (Arboris Belli), Fabiani (Gallipoli F.), Rubino (San Severo), Monteleone (Virtus Matino), Garrapa (Maglie), Sallustio (B.Molfetta), Cristoforo (Massafra), Maraschio (Maglie), Perez (Canosa)