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Manfredonia, divieto di utilizzo di dispositivi acustici per l’allontanamento della fauna selvatica (cannoncini spaventapasseri) nel territorio comunale

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Manfredonia, divieto di utilizzo di dispositivi acustici per l’allontanamento della fauna selvatica (cannoncini spaventapasseri) nel territorio comunale

IL SINDACO
Premesso che:

  • nel territorio comunale è stata riscontrata l’installazione e l’utilizzo di dispositivi acustici, noti come
    “cannoncini spaventapasseri”, finalizzati all’allontanamento della fauna selvatica dalle colture
    agricole;
  • l’utilizzo di detti dispostivi per l’allontanamento di uccelli e altri animali selvatici, provoca emissioni
    sonore di rilevante entità, causando disturbo alla quiete pubblica e potenziali effetti negativi sulla
    salute dei cittadini;
  • tali rumori esplosivi possono costituire fonte di stress e pericolo per animali domestici e selvatici,
    oltre che costituire un potenziale rischio per la sicurezza stradale;
    Considerato che:
  • numerose segnalazioni da parte della cittadinanza evidenziano il disagio causato dall’uso di detti
    dispositivi, in particolare per la loro rumorosità e per la frequenza delle detonazioni;
  • il Regolamento Comunale di Polizia Urbana non contempla specifiche disposizioni riguardanti
    l’utilizzo di tali strumenti;

ORDINA

  1. È fatto divieto a chiunque, sull’intero territorio comunale, di utilizzare dispositivi acustici, quali
    “cannoncini spaventapasseri” o dispositivi similari che producano detonazioni o rumori molesti, al
    fine di allontanare la fauna selvatica dalle colture agricole;
  2. Gli operatori agricoli e chiunque abbia necessità di proteggere colture o proprietà da eventuali
    danni causati dalla fauna selvatica è invitato a utilizzare sistemi di dissuasione non rumorosi,
    compatibili con la normativa vigente e non lesivi per l’ambiente;
  3. Le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e gli organi di vigilanza competenti sono incaricati
    dell’esecuzione della presente ordinanza e dell’accertamento delle eventuali violazioni;
  4. L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7-
    bis del D. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. Nei casi più
    gravi o reiterati, restano ferme le eventuali responsabilità penali;
  5. La presente ordinanza ha effetto immediato e rimarrà in vigore fino a revoca espressa.
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