Manfredonia-Bisceglie, info utili su viabilità e divieti

Manfredonia-Bisceglie, il comune sipontino fornisce info utili su viabilità e divieti
Il giorno 7 maggio 2023, dalle ore 08.00 alle ore 20.00:
E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli nonché disposto il divieto di sosta e fermata in Viale Miramare, nel tratto compreso tra Piazzale Ferri sino all’intersezione con viale Beccarini (zona rotonda di viale Miaramare). La chiusura al traffico è disposta anche per tutte le traverse presenti sul predetto itinerario, nelle quali, tuttavia, sarà consentita la sosta.
E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli in via Dell’Arcangelo, nel tratto compreso tra l’intersezione di Corso Manfredi sino a viale Miramare.
E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli nonché disposto il divieto di sosta e fermata in via Ettore Fieramosca.
La sosta dei veicoli dei tifosi ospiti sarà consentita esclusivamente nel tratto compreso tra lo sbarramento realizzato nei pressi dello stadio sino all’intersezione con viale Beccarini.
E’ interdetta la circolazione di tutte le categorie di veicoli in via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra via Alessandro Volta e via dell’Arcangelo.
L’accesso in viale Miramare, nel tratto compreso tra Piazzale Ferri e viale Beccarini sarà consentito solo all’autobus della squadra ospite, ai calciatori del Manfredonia e ai presidenti delle rispettive società.
MANFREDONIA-BISCEGLIE, LE INDICAZIONI DELLA QUESTURA
Viste le disposizioni indicate dalla Questura di Foggia in merito alla manifestazione a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, dalle ore 11,00 alle ore 20. 00, nell’area circostante lo Stadio “Miramare”:
la somministrazione delle bevande deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura ed asportazione dei tappi dei contenitori stessi;
il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
la vendita di alcolici e superalcolici;
la chiusura dei distributori automatici (per la vendita di bottiglie, lattine o altro contenitore; per quanto concerne le bottiglie di plastica se non in presenza di specifico personale addetto alla vendita) e delle attività “Il Gatto e la Volpe”, “Sopramare”.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.