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Obbligo cinture di sicurezza posteriori: conoscere responsabilità, sanzioni e categorie esenti secondo la legge

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La sicurezza stradale rappresenta una priorità nell’agenda europea, con la Strategia Vision Zero che mira all’azzeramento delle vittime della strada entro il 2050. Nel contesto italiano, l’obbligo cinture di sicurezza posteriori si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione, influenzato dalle direttive comunitarie 2003/20/CE e 2014/37/UE.

Secondo l’Osservatorio Europeo della Sicurezza Stradale, il 40% dei decessi in ambito automobilistico potrebbe essere evitato con l’uso corretto dei dispositivi di ritenuta. Infortunistica Veneta https://www.infortunisticaveneta.it/, agenzia specializzata nel supporto post-incidente, rileva come il mancato utilizzo delle cinture posteriori costituisca elemento determinante nella quantificazione del concorso di colpa e nel risarcimento dei danni biologici conseguenti a sinistri stradali.

Obbligo cinture di sicurezza posteriori: normativa vigente e sanzioni previste dal Codice della Strada

La normativa italiana relativa all’uso delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori è disciplinata dall’articolo 172 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). L’obbligo cinture di sicurezza posteriori è in vigore dal 1988 e rappresenta una misura fondamentale per la sicurezza passiva dei passeggeri.

Secondo i dati dell’ISTAT, l’utilizzo delle cinture posteriori può ridurre il rischio di lesioni gravi fino al 75% in caso di incidente. Nonostante ciò, le statistiche mostrano che solo il 25% degli italiani le utilizza regolarmente sui sedili posteriori, contro una media europea del 72%.

La violazione di tale obbligo comporta sanzioni amministrative che variano da 81 a 326 euro. Il trasgressore, identificato nel passeggero maggiorenne che non indossa la cintura, subisce anche la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva nel biennio, si applica la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Il conducente ha una responsabilità diretta per i minori di 18 anni che viaggiano senza cintura, assumendosi l’onere della sanzione. Per i minori di 12 anni con altezza inferiore a 150 cm è inoltre obbligatorio l’utilizzo di appositi sistemi di ritenuta omologati secondo il Regolamento ECE-ONU 44/04 o il più recente Regolamento i-Size (ECE R129).

Le forze dell’ordine possono verificare il rispetto della normativa mediante controlli su strada o utilizzando sistemi di videosorveglianza autorizzati. L’accertamento dell’infrazione può avvenire anche in un momento successivo attraverso l’analisi delle registrazioni video. Le uniche esenzioni riguardano persone con certificazioni mediche specifiche, donne in stato di gravidanza con attestazione dei rischi connessi, e personale in servizio su veicoli di emergenza durante interventi urgenti.

 

Obbligo cintura di sicurezza posteriore: responsabilità del conducente e casi di esenzione per categorie speciali di passeggeri

La giurisprudenza attuale identifica nel conducente il responsabile primario della sicurezza di tutti gli occupanti del veicolo. Secondo la Cassazione Civile (sentenza n. 23590/2018), il guidatore ha l’obbligo di verificare che ogni passeggero utilizzi correttamente i dispositivi di ritenuta prima di avviare il mezzo. Per i passeggeri minori di 18 anni, la responsabilità ricade interamente sul conducente, che può incorrere in una sanzione pecuniaria raddoppiata se trasporta più minori non assicurati. Il Decreto Ministeriale 391/2015 specifica che, in caso di incidente, la mancata osservanza dell’obbligo cinture di sicurezza posteriori può comportare anche conseguenze assicurative, con possibile rivalsa parziale dell’assicurazione fino al 25% dei danni liquidati.

Esistono tuttavia categorie esenti specificamente individuate dalla normativa. I soggetti con patologie ortopediche certificate possono ottenere l’esenzione mediante un certificato ASL con validità quinquennale. La procedura richiede una valutazione medica specialistica e l’inserimento del paziente nel Registro Nazionale Esenzioni gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le donne in gravidanza possono richiedere l’esenzione temporanea, ma solo previa presentazione di un certificato ginecologico che attesti specifici rischi fetali legati all’uso della cintura. Tale certificato ha validità limitata e deve indicare la data presunta del parto.

Il personale sanitario durante il trasporto di pazienti in emergenza medica è esente, così come gli accompagnatori di disabili durante le manovre di assistenza. I veicoli storici immatricolati prima del 1978 sono esenti per impossibilità strutturale, mentre i mezzi di soccorso godono di deroga solo durante interventi con codice di emergenza attivo.

Le esenzioni devono essere documentate con apposito contrassegno ministeriale (modello E109) da esporre sul parabrezza per evitare contestazioni durante i controlli su strada.

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