La Compensazione del credito IVA annuale

Il credito IVA maturato da un’azienda può essere utilizzato per compensare un debito fiscale, ad esempio un’imposta sui redditi o un’IVA dovuta per un trimestre successivo.
La compensazione del credito IVA annuale può definirsi verticale nel caso in cui l’utilizzo sia portato in detrazione nelle liquidazioni IVA periodiche dell’anno successivo; mentre si parla di compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 quando «I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Per poter procedere alla compensazione annuale del credito IVA è necessario però porre in essere taluni adempimenti, infatti per importi superiori a 5.000 Euro annui, la compensazione può essere effettuata, soltanto tramite Entratel o Fisconline, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA che deve essere munita di visto di conformità, che può essere rilasciato da professionisti qualificati ed appositamente abilitati, come gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.
Il costo connesso al rilascio del visto di conformità può variare in base al professionista designato ed al numero di documenti da sottoporre a verifica. Dunque il costo del visto IVA è un servizio professionale parametrato in virtù dell’importo del credito che si intende compensare e del livello di complessità della verifica richiesta misurata anche in termini di quantità documentale prodotta dall’azienda richiedente.
Esiste, inoltre, un limite per la compensazione dei crediti IVA: il limite massimo è stabilito in Euro 700.000 esteso sino ad Euro 1.000.000 esclusivamente per i soggetti subappaltatori con volume di affari nell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, che opera cumulativamente per tutti i crediti di imposta compensabili e va calcolato con riferimento a ciascun anno solare.
Nel computo del tetto di Euro 700.000 o di Euro 1.000.000 vanno computati anche i seguenti importi:
• la quota del credito IVA annuale chiesta a rimborso in procedura semplificata tramite l’agente della riscossione;
• la quota del credito annuale IVA ceduta per la partecipazione al consolidato ai fini delle imposte dirette;
• la quota del credito infrannuale IVA utilizzata in compensazione con altre imposte.